Certificati
addio:
Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante
il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
I certificati che
possono essere sostituiti da una dichiarazione in
carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma
sono:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione,
di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei
benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili
e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri
dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato.
Non devono pertanto
essere più richiesti i suindicati certificati dagli organi della pubblica amministrazione
nonché dai gestori di pubblici servizi, e dai privati che vi consentono.
Fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli stati, qualità personali
o fatti, non compresi nel precedente elenco, sono comprovati dall'interessato,
a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L'autenticazione della sottoscrizione, di qualsiasi istanza o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, s'intende soddisfatta, attraverso la sottoscrizione
in presenza del dipendente addetto, o mediante la procedura semplificata, con
invio delle medesime, unitamente alla fotocopia non autenticata del documento
di identità del sottoscrittore. E' necessario procedere all'autenticazione della
firma, da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto
a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, se l'istanza
o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata a privati
ovvero se i predetti atti sono presentati agli organi della pubblica amministrazione
ed ai gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi
di benefici economici.
La mancata accettazione dell'autocertificazione
costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Non sono sostituibili con l'autocertificazione
i sottoelencati documenti:
- certificati medici, sanitari, veterinari
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
- brevetti e marchi
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il dichiarante rende
nel proprio interesse, può riguardare anche stati, qualità personali o fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di una pubblicazione,
un titolo di studio o di servizio, un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente
conservato, un atto o documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione,
è conforme all'originale.
Sono acquisiti d'ufficio gli estratti degli
atti di stato civile e i certificati anagrafici necessari per la celebrazione
del matrimonio.
Sono sempre acquisiti
d'ufficio dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi
i certificati relativi a stati, qualità o fatti personali che possono essere
autocertificati mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
previa indicazione da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente
e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti.
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando
l'applicazione delle sanzioni penali previste.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento
temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione
contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge
o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea
retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento
dell'identità del dichiarante. Tale procedura semplificata è esclusa in materia
di dichiarazioni fiscali.
L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari, relativamente
ai cittadini extracomunitari è ammessa nei confronti di coloro che sono autorizzati
a soggiornare in Italia. Tali dichiarazioni possono essere utilizzate limitatamente
agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili o certificabili da
soggetti pubblici.
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini
della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni
sono sostituiti con un unico certificato di idoneità rilasciato dal medico di
base valido per l'intero anno scolastico.
Per ulteriori informazioni
scrivere a e-mail:info@comune.pollenatrocchia.na.it
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