Regolamento per la definizione agevolata dei rapporti tributari locali

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

 

Ambito di applicazione

 

Art.1

 Ambito di applicazione

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Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

 

Art.2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili

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Art.3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

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Capo II

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

Art.4

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

pag.4

Art.5

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

pag.5

Art.6

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

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Ambito di applicazione

 

ART.1

Oggetto

 

1.                 Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell’art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all’art.52, commi 1 e 2 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2002, in materia di imposta comunale sugli immobili e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2.                 Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l’Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.

3.                 Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti che, alla data del 30.06.2003, hanno ricevuto la notifica di avvisi di liquidazione o di accertamento relativi alle annualità d’imposta oggetto del presente regolamento ovvero ad annualità d’imposta precedenti.

4.                 Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla predetta data del 30.06.2003, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione.

5.                 Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie pendenti benché non ancora definite.

6.                 Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

 

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

 

ART.2

 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili

 

1.                 I soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall’art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull’ammontare del tributo e non hanno versato l’imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali, alla  data del 30.06.2003, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall’art.11, comma 2, del d.lgs.n.504 del 1992 per alcuna annualità d’imposta anche precedente a quelle oggetto del presente regolamento, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000 e 2001 con il versamento della sola imposta o maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

2.                 Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall’Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità: 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

3.                 L’istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma, dovrà contenere anche la comunicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele.

 

ART.3

 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

 

1.                 I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall’art.70, comma 1 e 2, del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull’ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla data del 30.06.2003, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall’art.71, comma 1, del d.lgs.n.507 del 1993 per alcuna annualità d’imposta anche precedente a quelle oggetto del presente regolamento, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2001 e 2002, con esclusione dell’annualità 1998 per l’ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento di una somma pari alla sola tassa o maggiore tassa dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

2.                 Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall’Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.

3.                 L’istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, dovrà contenere anche la comunicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele.

 

Capo II

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

 

ART.4

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

 

1.      La definizione agevolata in materia di Imposta Comunale sugli Immobili si perfeziona a seguito del pagamento dell’imposta dovuta per tutte le annualità ancora accertabili.

2.      A tal fine, alle istanze di definizione agevolata i contribuenti dovranno allegare l’attestazione del versamento dell’imposta dovuta, da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune.

3.      Nel caso di documentata temporanea indisponibilità economica i soggetti potranno richiedere la rateizzazione delle somme dovute. La rateizzazione sarà concessa dall’Ufficio Tributi, con la maggiorazione degli interessi legali maturati fino al soddisfo, in numero massimo di 5 rate mensili di cui la prima con scadenza entro il termini per la presentazione dell’istanza di definizione. La definizione agevolata si perfezionerà con il pagamento della prima rata; le rate successive eventualmente non versate saranno iscritte nei ruoli per la riscossione coattiva.

4.      Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata devono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di regolarizzazione la definizione non sarà considerata perfezionata. 

5.      La definizione agevolata in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si perfeziona con la presentazione dell’istanza di definizione agevolata. L’ufficio tributi provvederà all’iscrizione della somma dovuta in ruoli ordinari da rendere esecutivi entro il 31 dicembre 2004.

6.      L’istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31.12.2002 a quella di pubblicazione del presente regolamento.  

 

ART.5

 Rigetto delle istanze di definizione agevolata

 

1.                 Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omessi o insufficienti versamenti ovvero di accertata infedeltà dell’istanza, con provvedimento motivato da comunicare all’interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l’istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

 

ART.6

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

 

1.                 Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2003 ed è pubblicato mediante affissione all’albo pretorio del Comune. 

2.                 Il Responsabile dell’Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.