L'articolo 15 della legge 183/2011 introduce a partire dal 1° Gennaio 2012 alcune importanti novità finalizzate all'eliminazione delle richieste di certificati ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. La normativa, attraverso la modifica di alcuni articoli de DPR 445/2000, prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione siano valide solo nei rapporti tra privati e che su tali documenti venga apposta la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi di pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" in assenza della quale il certificato è nullo. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi (Telecom Italia, Enel, Eni, Poste Italiane, ecc.) dovranno accettare esclusivamente dichiarazioni sostitutive o acquisire d'uffio le informazioni oggetto della dichiarazione, e non potranno più richiedere o accettare certificati, pena la violazione dei doveri d'ufficio. A titolo di esempio dal 1/1/2012 non sarà più possibile richiedere certificati quali "stato di famiglia uso assegni", "residenza uso pensione" ecc.. Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A del D.P.R. 642/1972) ossia Euro 14.62 per ciascun ducumento. Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art. 12 D.P.R. 445/2000). L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) e per la stessa non si deve versare alcuna somma (nè in marche da bollo, nè tanto meno in diritti di segreteria) e all'atto della presentazione non è necessaria l'autentificazione della firma.
Ufficio Servizi Demografici